Massima n. 521/02 - C.G.A. |
Voce Principale: Atto Amministrativovo REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: Atto amministrativo di Ente Pubblico Regionale – Controllo dell'Autorità Regionale – Termine di trasmissione all'Autorità – Termine di approvazione o rigetto dell'atto – Sono entrambi perentori Estremi del Parere: CGA ss.rr n. 521/02, del 25/09/2007 su ric str n. 329.01 MASSIMA: Devesi ritenere che siano perentori entrambi i termini previsti dalle norme di legge che dispongono la trasmissione degli atti amministrativi adottati da un ente pubblico sottoposto a controllo e vigilanza dell'Autorità Centrale ( nel caso in esame la Regione Siciliana-Assessorato competente). Quindi si ritiene perentorio sia quello entro il quale devesi inviare l'atto all'Autorità di controllo, sia quello entro il,quale la medesima deve esprimersi per l'approvazione o il rigetto dell'atto. Infatti, deve ritenersi espressione di un principio generale la perentorietà dei due termini, desumibile non soltanto dalle norme specifiche che regolamentano l'attività dell'ente ed i suoi rapporti con l'Autorità , ma anche dall'art 17 comma 40 della legge n 127 del 15 maggio 1997 e dall'art 134 del Decreto Lgs. N 267 del 18 agosto 2000 ( alla luce di quanto rilevato si è ritenuto decaduto l'atto stesso trasmesso per il controllo ed anche tutti i provvedimenti successivi , per illegittimità derivata).
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