Massima n. 299/05 - C.G.A. |
Voce Principale: Pubblico Impiego REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: concorso-diploma di scuola dell’obbligo-licenza elementare conseguita dopo l’entrata in vigore della l. n. 1859/62- non ammissibilità come titolo di scuola dell'obbligo Estremi del Parere: CGA ss.rr 21.2.06 n.299/05 su ricorso straordinario n. 194.04 MASSIMA: Al soggetto che ha conseguito la licenza elementare successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 1859/62 non può riconoscersi di avere assolto l’obbligo scolastico. Pertanto devesi conseguentemente affermare anche che, nei concorsi nei quali sia richiesto ai fini della partecipazione il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo , possono essere ammessi anche i candidati in possesso della sola licenza elementare conseguita prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento scolastico di cui alla legge n 1859/62.
NOTE: Cfr CGA sez giur. 17.12.86 n. 264 e 30.11.93 n. 446 |