Art.23 Dlgs n° 33/2013

Art. 23 del Decreto legislativo n. 33/2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;

c)
(lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)

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Dati relativi all'Art.23 comma1 lettera b) - 1° Semestre 2016
Dati relativi all'Art.23 comma1 lettera b) - 2° Semestre 2016
Dati relativi all'Art.23 comma1 lettera b) - 1° Semestre 2017
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