Massima n. 339/01 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: Stipendi e indennità – Indennità giudiziaria – legge n 221 del 1988 – requisiti – Funzioni concretamente espletate


Estremi del Parere: :CGA ss.rr n. 339/01, del 11 luglio 2005 su ricorso 612.99


MASSIMA:

L'indennità giudiziaria prevista dalla legge n 221 del 22.6.1988 per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie spetta a tutto il personale che esplica attività presso tali uffici indipendentemente dalla sua appartenenza ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Pertanto, essa non compete ai soggetti che, pur prestando servizio negli uffici predetti, svolgano funzioni (ad esempio come nei casi di custodi, commessi, giardinieri), che risultano estranee all'attività giudiziaria, non concretando una collaborazione diretta con il personale di magistratura .

 

NOTE:

 
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