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Massima n. 160/01 - C.G.A. |
Voce Principale: Sanità REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: Inquadramento nella qualifica di Direttore Amministrativo – L.R. N 34/1987 – Qualifica di Collaboratore Coordinatore -Requisiti – Riferimento anche al DPR n 761 del 20.12.1979 Estremi del Parere: CGA ss.rr n. 160/01, del 11.7.2005 su ricorso 838.93 MASSIMA: Per l'inquadramento nella qualifica di direttore amministrativo occorre il requisito prescritto dalla legge regionale n 34 del 1987 e cioè la titolarità da almeno 5 anni di un ufficio della sede provinciale INAM o di una sezione territoriale della stessa. La giurisprudenza si è già espressa nel senso che in tema di inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale confluito nel SSN ai sensi del DPR n 761/1979, spetta al personale in possesso della qualifica di collaboratore coordinatore , in presenza di determinati presupposti, la qualifica di vicedirettore amministrativo e va inquadrato come direttore amministrativo solo il collaboratore coordinatore INAM che abbia comunque esercitato per cinque anni le funzioni di capo sezione territoriale . La Corte Costituzionale con sentenza n 484/1991, con riguardo alla predetta legge regionale, ha stabilito che non rientra nelle attribuzioni della Regione Sicilia la facoltà di disporre di alcuna modifica ai criteri di inquadramento previsti dal DPR n 761. In conseguenza, la L.R. N 34/87 non è suscettibile di applicazione analogica né estensiva e pertanto occorre riferire il conseguimento della posizione di Direttore Amministrativo esclusivamente ai funzionari provenienti dall'INAM.
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