Home Massime C.G.A. anno 2009 Lavori Pubblici Massima 799.08 - Clausola del bando -Esclusione in caso di contenzioso tra stazione appaltante e ditta aggiudicatrice – Accertamento puntuale in caso di procedimento penale – In caso di mancanza di costituzione di parte civile – Esclusione di pendenza di
Massima 799.08 - Clausola del bando -Esclusione in caso di contenzioso tra stazione appaltante e ditta aggiudicatrice – Accertamento puntuale in caso di procedimento penale – In caso di mancanza di costituzione di parte civile – Esclusione di pendenza di Stampa

Voce Principale: Lavori Pubblici – Esclusione dalla aggiudicazione.


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

RegioneSiciliana
PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale

SCHEDARIO DELLE MASSIME PARERI DEL CGA

Sommario :Clausola del bando -Esclusione in caso di contenzioso tra stazione appaltante e ditta aggiudicatrice – Accertamento puntuale in caso di procedimento penale – In caso di mancanza di costituzione di parte civile – Esclusione di pendenza di lite

 

Estremi del parere :CGA ss.rr n. 799/08 del 27.1.2009 su ric str n. 571.06

MASSIMA :Nel caso in cui il bando di gara contenga una clausola che preveda la non ammissione alla gare per le imprese che in atto abbiano contenziosi legali con la stazione appaltante, sia pendenti che passati in giudicato , occorre valutare attentamente l'esistenza effettiva di un tale contenzioso. Pertanto, il significato deve essere circoscritto al caso di lite pendente in sede giudiziale tra le stesse parti dell'eventuale contratto conseguente alla aggiudicazione della gara. Una clausola di tal fatta si indirizza ai casi in cui sia pendente ovvero definita con sentenza passata in giudicato una controversia tra stazione appaltante e ditta concorrente passibile di esclusione; cio' può avvenire oltre che in sede civile o amministrativa, anche in sede penale solo qualora sia stata ivi esercitata l'azione civile mediante rituale costituzione della parte danneggiata. Invece, tale situazione non è ravvisabile quando non via stata oppure non sia stata ammessa la costituzione di parte civile, perchè senza di essa le parti , nel processo penale, sono ridotte a due sole ossia l'imputato da un lato e la pubblica accusa dall'altro (nel caso in esame è stata esclusa la pendenza della lite, per un processo penale in corso, in quanto non era stata ammessa la costituzione di parte civile della amministrazione che rivestiva la qualità di stazione appaltante).

NOTE :Cfr

 
Regione Siciliana - Presidenza - Ufficio Legislativo e Legale
Codice Fiscale 80012000826 - P. IVA 02711070827
Sito progettato e realizzato da: Alessandro De Luca & Francesco Fontana