Home Massime C.G.A. anno 2009 Edilizia Massima 338.04.8 - Edilizia
Massima 338.04.8 - Edilizia Stampa

Voce Principale:Edilizia
REPUBBLICA ITALIANA

 

Regione Siciliana
PRESIDENZA
Ufficio Legislativo e Legale

 
 
Sommario :Istallazione impianto telefonia mobile. Competenza del Comune.

 
Estremi del Provvedimento : Cga ss.rr. 21/04/08, n. 27/08, su ricorso straordinario n. 388.04.8


 

 

 
 
 
MASSIMA : L’adozione di provvedimenti relativi alla localizzazione degli impianti di telefonia cellulare con riguardo anche alle distanze da obbiettivi urbanisticamente “sensibili” come scuole e ospedali, spetta anche al Comune nell’esercizio dei poteri ad esso spettanti in materia di edilizia ed urbanistica perché, secondo l’art. 8, comma 6 legge 22/02/01, n. 36, i Comuni possono dettare norme regolamentari (c.d. regolamenti di minimizzazione) per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con ciò non intendendo indicare una potestà ulteriore dei Comuni, ma soltanto specificare la corretta portata di quella urbanistico-edilizia (Corte Costit. 303/07), purché, non si agisca al solo ed esclusivo fine di tutelare la popolazione da immissioni radioelettriche e dai rischi dell’elettromagnetismo in genere poiché in tal caso si sovvertirebbero competenze riconducibili allo Stato.

 

 


 


 


 


 


 

NOTE :

SF 14.01.09


 
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