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UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
DIRITTO DI ACCESSO
Norme che disciplinano il diritto d'accesso ai documenti dell’Amministrazione regionale e norme statali di riferimento:
Legge Regionale (L.R.) 30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi,il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa”. (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana – GURS - Parte I n.22 del 04.05.1991) Legge Regionale (L.R.) 15/05/2000, n°10 – art. 21 “Commissione di Garanzia per la Trasparenza e l’Imparzialità delle Pubbliche Amministrazioni”. – (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10/91). (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana – GURS - Parte I n. 23 del 17.05.2000) Decreto Presidente Regione Siciliana (D.P.Reg.) 16.06.1998, n.12 “Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell’Amministrazione Regionale”. (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana – GURS - Parte I n.37 del 01.08.1998) Legge Regionale (L.R.) 16.04.2003, n. 4 – art. 45 “Diritto di accesso dei Deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana” (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana – GURS - Parte I n.17 del 17.04.2003) Legge 07.08.1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – GURI - Parte I n.192 del 18.08.1990) Decreto Presidente Repubblica D.P.R. 27.06.1992, n. 352 “Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto si accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell’art. 24, comma 2 della Legge 241/90”. (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – GURI - Parte I n. 177 del 29.07.1992) Legge 24.11.2000, n. 340 – art. 3 “Disposizioni in materia di accesso a dati per finalità di rilevante interesse pubblico”, art.15 “Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi” (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – GURI - Parte I n. 275 del 24.11.2000)
Nelle pagine seguenti sono riportate sinteticamente le principali disposizioni delle norme sopra citate; gli utenti interessati a prendere visione del testo integrale delle norme e/o richiederne copia possono rivolgersi all’ URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico ai seguenti numeri: 091 7074828 – 091 7074950 .
Soggetti legittimati ad esercitare il diritto d'accesso La richiesta di accesso ai documenti amministrativi può provenire da chiunque, singolo o associato, titolare di un interesse specifico, diritto soggettivo o interesse legittimo e dalle associazioni che rappresentano interessi diffusi (art. 3 D.P. Reg. 12/98). Tipologia dei documenti ai quali possono accedere gli utenti E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettro-magnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati dalla pubblica amministrazione, anche se trattasi di atti interni o di atti comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa (art. 25, comma 2 L.R. 10/91). Disciplina dei casi di esclusione Il diritto d'accesso è escluso per i documenti suscettibili di recare pregiudizio agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 241/90 e nell'art. 8 del D.P.Rep. 352/92: la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; la politica monetaria e valutaria; l'ordine pubblico, la prevenzione e repressione della criminalità; la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese,garantendo agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.Nell'art.13 D.P.Reg. 12/98 sono ulteriormente specificate le categorie di documenti sottratteall'accesso: a) accertamenti medico-legali e relativa documentazione; b) documenti ed atti relativi alla salute delle persone, ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime; c) rapporti informativi, nonché note personali caratteristiche a qualsiasi titolo compilate riguardanti dipendenti diversi dal richiedente; d) documentazione caratteristica matricolare, nonché quella relativa a situazioni private dell’impiegato; e) documentazione attinente alla fase istruttoria in caso di provvedimento di sequestro dei procedimenti penali e disciplinari, ovvero utilizzabile ai fini dell’apertura di procedimenti disciplinari, nonché quella concernente l’istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente; f) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio; g) atti e documenti riguardanti il trattamento stipendiale ed accessorio di dipendenti diversi dal richiedente, se la richiesta provenga da un terzo non portatore di interesse diretto e personale; h) atti e documenti riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze per l’effetto di particolari motivazioni connesse allo stato di necessità o di salute limitatamente ai motivi; i) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi ed amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza; j) documentazione relativa alla situazione finanziaria economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni, comunque utilizzata ai fini dell’attività amministrativa. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la sola visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici. Sono inoltre escluse dall’accesso tutte le note, appunti, comunicazioni d’ufficio, salvo che queste non abbiano costituito il necessario ed esclusivo presupposto all’azione del potere pubblico. In ogni caso non sono sottratti all’accesso atti e documenti richiesti dal diretto interessato relativi alla sua persona con la sola esclusione di quelli di cui alle lett. e), i), j). L'accesso ai documenti di cui sopra è consentito agli operatori della P.A. previa richiesta scritta con indicazione dei motivi d'ufficio a base della richiesta.
Differimento dell’accesso ai documenti amministrativi (Art.14 D.P.Reg.12/98)
Modalità di esercizio del diritto di accesso
Compilazione e presentazione della richiesta di accesso (art. 7 D.P. Reg. 12/98) La richiesta di accesso va redatta in carta semplice, in duplice copia, sugli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione e indirizzata al dirigente o al responsabile dell’Ufficio competente per l’esame della richiesta.
Risposta alla richiesta di accesso (artt. 11 e 12 D.P. Reg. 12/98)
Il richiedente può prendere appunti e trascrivere manualmente qualsiasi parte del documento ottenuto in visione. E' vietato agli utenti asportare documenti, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione al richiedente dell’accettazione della richiesta di accesso senza che questi abbia preso visione dei documenti, per ottenere l’accesso ai medesimi documenti, deve presentare una nuova richiesta. Nella risposta l'Ufficio deve indicare:
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