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Massime
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Massima n. 662/02 - C.G.A. |
Voce Principale: Ricorso straordinario REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: RICORSO STRAORDINARIO E RICORSO GIURISDIZIONALE – ALTERNATIVITA’ – ANCHE SE RICORSO GIURISDIZIONALE VIENE RINUNCIATO. Estremi del Parere: CGA, ss.rr. 11/10/2005, n. 662/02, su ricorso straordinario n. 484.01.8. MASSIMA: La regola dell’alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario, che ha come presupposto la simultaneità dell’investitura di due organi giudicanti attraverso la costituzione dei rispettivi rapporti processuali, opera, per ragioni di certezza giuridica, anche se il ricorso giurisdizionale che era pendente al momento della proposizione del ricorso straordinario, viene successivamente rinunciato.
NOTE: CdS, Sez.I; 19.1.00, n. 820/99 ; CdS, Sez. II, 26.11.97, n. 2117/97. |